Mission

Nell’articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 approvata dal Parlamento e recante ‘Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino’, si specifica che:

Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”.

Il vino non è pertanto solo un prodotto ma è anche, e soprattutto, una cultura.

L’Italia ad oggi possiede un giacimento vitivinicolo unico ed una varietà ampelografica di indiscusso valore anche a livello paesaggistico, naturalistico ed economico-produttivo.

Accanto alla produzione di vini sempre più improntata sulla qualità, negli ultimi anni è nata una forma di turismo che oggi rappresenta un asset strategico per lo sviluppo della vitivinicoltura italiana, l’enoturismo o ‘turismo del vino’.

Con lo sviluppo della vitivinicoltura sono nati infatti ‘strade’ e ‘percorsi’ legati a storia e tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano un’attenzione particolare.

A questa tipologia di turismo va riconosciuta una sua grande peculiarità nell’ambito delle tradizionali forme di attività turistiche.

L’enoturismo va infatti integrato con queste ultime soprattutto quando i percorsi legati al vino costituiscono luoghi ed eventi cardine dell’offerta di alcune regioni.

Visti i crescenti numeri e il fatturato, l’enoturismo ha richiesto la redazione di un quadro di riferimento normativo in grado di supportarne lo sviluppo con regole adeguate.

La proposta di legge presentata il 5 settembre 2017, in sintonia con le finalità del cosiddetto ‘Testo unico della vite e del vino’ che ha rappresentato sicuramente un passo avanti importante per il riconoscimento dell’enoturismo, promuove e disciplina l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

Per la prima volta il concetto di turismo del vino entra in sintonia con gli obiettivi delle politiche dei piani di sviluppo rurale delle regioni, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola.

Tutte queste attività sono state disciplinate dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 (art.1, commi da 502 a 505), che così dispone:

502. Con il termine ‘enoturismo’ si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

  1. Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica.
  3. L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504″.